Danni da prodotti difettosi

Alessia Sialino

2/8/20242 min leggere

Le proposte di direttiva n. 495 e 496 del 2022 presentate dalla Commissione Ue e attualmente al vaglio del Parlamento europeo sulle responsabilità per danno da prodotti difettosi abrogano la direttiva 85/374/Cee e fissano i principi cardine a cui si dovranno attenere i legislatori nazionali nel disciplinare la responsabilità extracontrattuale per danni derivante dall’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Le due proposte fanno parte di un ampio pacchetto di misure con le quali la Commissione intende garantire che le norme sulla responsabilità civile rispondano alla natura e ai rischi dei prodotti nell’era digitale e dell’economia circolare.

Con la nuova disciplina della responsabilità da prodotto difettoso il danneggiato potrà pertanto chiedere anche a soggetti diversi dal fabbricante che abbiano apportato modifiche sostanziali al prodotto (e, quindi, anche in relazione a pregiudizi causati da beni usati e ricondizionati) di essere tenuto indenne (senza più alcun limite minimo di valore) dei pregiudizi sofferti. In particolare verrebbe riconosciuta al giudice nazionale la facoltà , su istanza di parte, di ordinare la divulgazione, nel rispetto dei segreti commerciali e industriali esistenti -delle informazioni inerenti le modalità di fabbricazione e funzionamento del bene acquistato. Un tanto in particolare nei casi in cui la complessità tecnica e scientifica del caso rendano eccessivamente gravosa la prova del carattere difettoso del prodotto commercializzato e della sua efficacia causale rispetto al danno lamentato.

Nei casi di responsabilità per danni causati da un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio verrà richiesto di fornire ai danneggiati - che abbiano presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare la plausibilità dell’iniziativa giudiziale- gli strumenti utili a superare l’effetto “scatola nera” tipico dei sistemi di intelligenza artificiale.

In tal modo il danneggiato potrà acquisire dal fornitore del sistema di IA (o da un utente) le informazioni utili a fondare la pretesa risarcitoria e ad identificare la persona che con la propria condotta abbia determinato l’output (o la mancata produzione dell’output) del sistema di IA responsabile del pregiudizio risarcibile.

Sulla base di presunzioni iuris et de iure si proverà quindi la responsabilità oggettiva per violazione degli obblighi di sicurezza previsti tramite una relazione causale tra la condotta colpevole ed il danno risarcibile, quando la prova del nesso causale sia eccessivamente difficile.

Tramite lo strumento della class action europea tale risarcimento dovrebbe trovare applicazione anche in ambito europeo con la possibilità di proporre azioni collettive transnazionali.

Nell’ordinamento italiano tale attività del giudice trova già supporto nella disciplina delle azioni di classe ( articolo 840 quinquies del Codice di procedura civile ) e dalla recentissima normativa in tema di azioni rappresentative che, per espressa indicazione del legislatore europeo, costituiranno pertanto gli strumenti prevalentemente preposti a garantire la tutela dei soggetti danneggiati.